Il reato fiscale di indebita compensazione si configura anche nella fattispecie orizzontale, che riguarda crediti e debiti d’imposta di natura diversa: il delitto di cui all’articolo 10 quater del decreto legislativo 74/2000, infatti, scatta per ogni mancato pagamento di somme di denaro dovute all’erario per debiti, sia tributari sia di altra natura, per il cui saldo deve essere utilizzato il modello di versamento unitario per la compensazione. E dunque anche per la compensazione fra crediti Iva fittizi e accise da pagare.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 2779 del 23 gennaio 2024 con cui ha confermato sul punto la responsabilità penale degli imputati, mentre alcuni reati risultano prescritti.