Il contribuente non ha diritto al rimborso delle sanzioni versate se si avvale del ravvedimento operoso. La volontaria applicazione dell’istituto, anche per i benefici sanzionatori che comporta, non consente la ripetizione degli importi pagati.
Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 2518 del 26 gennaio 2024, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.