Soggetto all’imposta di registro proporzionale il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti di un debitore poi fallito. La sentenza dichiarativa di fallimento non elide l’esecutività del provvedimento nei confronti del soggetto tornato in bonis.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 2734 del 30 gennaio 2024 con cui ha rigettato il ricorso di una società.