In presenza dei presupposti sostanziali, con onere della prova a carico del contribuente, l'Iva può essere detratta anche se il contribuente ha omesso la dichiarazione o ha presentato una dichiarazione ultra-tardiva.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con sentenza 2588 del 29 gennaio 2024, ha accolto il ricorso di una società.