La plusvalenza che scaturisce dalla cessione di un’azienda si realizza al momento della conclusione del contratto. A nulla rilevano le vicende successive come il mancato pagamento del prezzo o la risoluzione del contratto.
Lo ha ricordato la Cassazione con l’ordinanza 3936 del 13 febbraio 2024, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.