Non si applica il regime Iva differita per cassa se nelle fatture non è indicato che si tratta di operazioni con imposta a esigibilità differita. Per l’applicazione dell’articolo 7 del decreto legge 185/08 serve la nota sulle singole operazioni. Non può infatti applicarsi la regola del comportamento concludente in dichiarazione ove il regime riguardi solo una parte delle operazioni attive e non tutte.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 4112 del 14 febbraio 2024, con cui ha respinto il ricorso di una società.