La restituzione dell’acconto-prezzo non è assoggettata ad Iva, e non è necessaria l’emissione di nota di variazione, se il versamento originario non era stato soggetto ad imposta. Non risulta possibile, quindi, applicare le sanzioni per la mancata emissione della nota di variazione.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 3928 del 13 febbraio 2024, con cui ha accolto il ricorso della società contribuente.