Compete al giudice tributario accertare i crediti erariali anche nella liquidazione giudiziale. È legittima la riassunzione del giudizio tributario in appello da parte dell’Agenzia delle entrate oltre il termine di sei mesi se il curatore si è già costituito in primo grado.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 4508 del 20 febbraio 2024.