L’accertamento con adesione è un accordo di diritto pubblico al quale non si applica la disciplina privatistica della transazione ma quella speciale di natura pubblicistica. Non si configura alcuna novazione soggettiva tra il vecchio legale rappresentante dell’ente e chi lo ha succeduto. Con la conseguenza che risponde anche il rappresentante al momento della dichiarazione dell’associazione non riconosciuta in quanto coobbligato ex legge.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 4636 del 21 febbraio 2024, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.