Non va tassata la plusvalenza della cessione del terreno agricolo se l’edificabilità consentita è riservata alla pubblica amministrazione (come l’area verde di arredo stradale e per servizi pubblici di quartiere). Non soggetta a plusvalenza anche l’area soggetta a fascia di rispetto stradale o ferroviario o di altra sorta che determinino l’inedificabilità assoluta. Sono invece soggette a tassazione le plusvalenze che scaturiscono dall’utilizzazione del suolo a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo, non rilevando cosa e a qual fine si costruisca.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 6172 del 7 marzo 2024, con cui ha accolto il ricorso della contribuente.