La notifica della cartella di pagamento alla casa comunale è ammessa solo se l’amministrazione finanziaria prova l’irreperibilità assoluta del contribuente. Occorre dunque dimostrare che il messo notificatore o l’ufficiale abbia svolto ricerche nel Comune di domicilio fiscale che dimostrino l’assenza dell’abitazione, ufficio o azienda. Non basta per l’ufficio asserire di aver inviato numerose raccomandate alla società ed al suo legale rappresentante se non viene specificato l’esito del recapito da parte del notificatore.
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza 5987 del 6 marzo 2024 con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.