Va applicato il bonus per il rientro dei cervelli in fuga (legge 238/2010) anche allo studente che frequenta l’Università in Austria ad una «distanza fisiologica» dal Comune di provenienza del soggetto. A nulla rilevano inoltre, i motivi che hanno spinto il lavoratore a ritornare in Italia o la preordinata volontà di rientrare al momento del trasferimento all’estero.
Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 6980 del 15 marzo 2024 con cui ha accolto il ricorso di un contribuente.