L’omessa o tardiva comunicazione preventiva all’Enea non costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica. Ciò in quanto l’espressione adoperata dalla norma, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono “tenuti” a trasmettere all’ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna comminatoria espressa di decadenza sia stata stabilita da detta norma, non è sufficiente a determinare un’ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l’adempimento è prescritto.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 7657 del 21 marzo 2024, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.