Non rappresenta una cessione d’azienda soggetta a imposta proporzionale di registro l’atto con cui vengono ceduti l’Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico, la disponibilità del diritto di superficie di determinati terreni per la costruzione e l’esercizio dell’impianto, il progetto per la realizzazione, lo sviluppo e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico e il diritto all’allacciamento dell’impianto fotovoltaico alla rete elettrica di trasmissione nazionale. Si tratta di elementi che mancano di autonoma attitudine all’esercizio di attività imprenditoriale, come tali legittimamente soggetti ad Iva come singole cessioni.
Lo ha stabilito la Cassazione, con sentenza 8805 del 3 aprile 2024, con cui ha rigettato sul punto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.