L’affiliazione al Coni non basta per fruire dei benefici fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche. È onere della contribuente fornire la prova della democraticità dell’ente nonché dell’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro con l’esibizione oltre al rendiconto economico e finanziario anche del libro dei soci ed il libro dei verbali delle assemblee.
Lo ha ricordato la Cassazione con l’ordinanza 9432 del 9 aprile 2024, con cui ha rigettato il ricorso della palestra.