Legittimo l’avviso di accertamento che, per la ricostruzione dei ricavi occulti, utilizza l’elenco clienti/fornitori, atteso che detti elenchi costituiscono, in base alle circostanze concrete, elemento per presumere che la prestazione è stata effettivamente posta in essere e retribuita.
Lo ha stabilito la Cassazione, con ordinanza 8472 del 28 marzo 2024, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.