Legittima la notifica dell’avviso di intimazione di pagamento alla cessionaria anche se avvenuta prima dell’escussione dei beni del cedente. Tale vulnus può semmai fondare solo una richiesta di sospensione della riscossione.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 13619 del 16 maggio 2024, con cui ha accolto il ricorso dell’ente di riscossione.