In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, la contribuente non risponde delle evasioni fiscali delle subappaltatrici se dimostra di aver pagato le prestazioni con documenti tracciabili. Ciò a maggior ragione in presenza di un provvedimento di archiviazione di processo penale aperto nei confronti dell’amministratore della società per fatture riferite ad operazioni inesistenti, il quale accerta la mancanza di elementi dai quali presumere la fittizietà delle operazioni contabilizzate.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 14520 del 24 maggio 2024, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.