Con la sentenza n. 14882 del 28/05/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito il concetto in base al quale le agevolazioni previste dall’art. 32 comma 2 del DPR 601/73, consistenti nell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e nell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, si applicano agli atti e ai contratti relativi all’attuazione di programmi di edilizia residenziale sovvenzionata di cui al Titolo IV della L. 865/1971 e, essendo oggetto di stretta interpretazione, non ai contratti funzionali alla realizzazione di progetti di edilizia convenzionata e agevolata, di cui al Titolo V della medesima legge.