È legittimo il recupero frazionato di aiuti comunitari da parte dell’Agenzia delle entrate. In presenza di un aiuto di Stato e delle necessità della relativa neutralizzazione ai fini dell’ottemperanza degli obblighi unionali, è dovuta la disapplicazione anche dell'art. 41-bis del dpr 600/1973 che stabilisce l'unitarietà dell'accertamento fiscale.
Lo chiarisce la Cassazione con ordinanza 15006 del 29 maggio 2024 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.