Le attività istruttorie dell’amministrazione finanziaria che non hanno portato ad un provvedimento definitivo (con valenza esterna) non pregiudicano l’ulteriore verifica di anni precedenti su cui l’ufficio fonda l’avviso di accertamento. In tal caso la validità dell’atto impositivo non è condizionata dall’emersione di nuovi elementi richiesti per l’accertamento integrativo dagli articoli 43 del dpr 600/1973 e 57 del dpr 633/1972.
Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 15436 del 3 giugno 2024 con cui ha rigettato il ricorso di una società.