Il venditore dell’immobile paga l’imposta di registro in misura fissa e non proporzionale laddove il contratto di compravendita è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo: va annullato quindi l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle entrate riqualifica l’atto come vendita con riserva di proprietà perché nel rogito del notaio è stabilito che l’effetto traslativo sarebbe retroagito ex tunc al momento della stipula, mentre la connotazione essenziale della vendita con riserva di proprietà è il differimento dell’effetto traslativo al versamento dell’ultima rata del corrispettivo.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 15964 del 7 giugno 2024 con cui ha accolto il ricorso di un contribuente.