Ai fini del raddoppio dei termini per l’accertamento, pur non essendo necessaria la presentazione della denuncia penale, è comunque dirimente l’astratta configurabilità di una fattispecie delittuosa. A tal fine non si configura una fattispecie criminosa se l’omessa dichiarazione comporta un’evasione d’imposta inferiore alla soglia di punibilità.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 16460 del 13 giugno 2024, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.