L’amministratore della società è condannato per concorso nell’indebita compensazione del credito Iva rivelatosi non spettante, anche se l’operazione di acquisto è stata decisa prima che l’interessato assumesse la carica nella compagine: prima di portare in compensazione un credito d’imposta, infatti, il cessionario deve accertarsi che sussistono le condizioni oggettive e formali che ne consentono l’utilizzo. E la verifica compete a chi intende utilizzare il credito e va compiuta nel momento in cui lo si vuole fare: diversamente il legale rappresentante accetta in modo consapevole il rischio che la società non abbia veramente diritto a defalcare il credito.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 24254 del 19 giugno 2024 con cui ha rigettato il ricorso di un imputato confermandone la condanna per il reato di cui all’art. 10-quater del d.lgs 74/2000.