Ai fini dell’esterovestizione della società rileva il luogo di residenza degli amministratori, soprattutto nel caso in cui ivi si svolgano le riunioni e si prendano le decisioni rilevanti.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 17289 depositata il 24 giugno 2024, con cui ha accolto il ricorso della società avente sede legale all’estero.