Il contraddittorio endoprocedimentale, in caso di accertamento “a tavolino” di un tributo armonizzato, quale l’Iva, è obbligatorio e può essere assolto con qualsiasi mezzo di interlocuzione, anche con la richiesta di documentazione.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 16873 del 19 giugno 2024, con cui ha rigettato il ricorso di una società.