È valida e idonea a far decorrere il termine breve la notifica per posta della sentenza di primo grado eseguita ad un ufficio comunale diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 17869 depositata il 28 giugno 2024, con cui ha accolto il ricorso incidentale del contribuente.
Sbaglia la Ctr per aver disatteso l’eccezione di inammissibilità per tardività dell’appello notificato, sebbene vi fosse prova in atti dell’intervenuta notifica della sentenza di primo grado.