Il contributo unificato dovuto per gli atti giudiziari costituisce un'obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese; ne consegue che anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato. Sul punto non occorre esperire un procedimento di correzione di errore materiale.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 16879 del 19 giugno 2024, con cui ha rigettato l’istanza di una contribuente.