Legittima l’impugnazione dell’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate per mancato pagamento del dovuto a seguito dell’impugnazione dell’avviso di accertamento impo-esattivo.
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza 18835 del 10 luglio 2024 con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.