Il sequestro preventivo disposto sul presunto profitto dei reati tributari resta in piedi anche se l’indagato ha raggiunto con il fisco l’accordo per il pagamento rateale del debito, che grazie all’articolo 23 del decreto legge 30.03.2023, n. 34 costituisce una causa di non punibilità: il pagamento della prima rata, infatti, sospende il «processo di merito», ma nulla prevede la norma in materia di misure cautelari reali. Fino a che l’intero debito verso l’erario non risulta soddisfatto il reato di omesso versamento di ritenute certificate resta ancora configurabile. E dunque l’ammissione alla procedura non impedisce di mantenere il vincolo cautelare già disposto sul profitto del reato, al netto dei ratei già versati.
È quanto emerge dalla sentenza 28709 il 17 luglio 2024 con cui la Cassazione ha rigettato il ricorso del legale rappresentante di una società.