L’Agenzia delle entrate non decade dal potere accertativo per via della mancata notifica dell’avviso di accertamento ai soci ex amministratori della fallita. La notifica dell’atto impositivo effettuata al curatore fallimentare comporta solo l’inefficacia e inopponibilità di esso al soggetto fallito, il quale può impugnarlo a partire da quando ne viene a conoscenza, e non la nullità o inesistenza dell’avviso.
Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 21333 del 30 luglio 2024 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.