La presentazione da parte del sostituto d’imposta di una dichiarazione telematica con solo frontespizio rappresenta una dichiarazione incompleta, non legittimando l’ufficio all’utilizzo dell’accertamento d’ufficio e dei relativi termini di decadenza più lunghi.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza 21472 del 31 luglio 2024, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate.