In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, non potendo essere valorizzate quale prova contraria, tanto meno dal giudice, circostanze prive di pregio, quali i pagamenti, peraltro parziali delle merci.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 20570 del 24 luglio 2024, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.