L’esigibilità differita dell’Iva non si applica alle società di capitali nonostante svolga attività su commissione diretta degli enti pubblici o in subappalto. Il beneficio è riconosciuta soltanto a una cerchia di soggetti specificamente delimitata e spetta al contribuente provare la presenza di uno dei requisiti necessari previsti dalla normativa.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 24089 del 9 settembre 2024, con cui ha rigettato il ricorso di una società.