La transazione fiscale conclusa dalle parti e omologata dal tribunale comporta la cessazione della materia del contendere anche nel corso del giudizio di legittimità, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata oltre che dell'originario avviso di accertamento.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 24492 del 12 settembre 2024, con cui ha dichiarato cessata la materia del contendere per avvenuta definizione della lite cui ricorreva l’Agenzia delle entrate.