Le risultanze del registro delle imprese sono sufficienti a far ritenere la società irreperibile se non è stata trovata presso la sede legale indicata alla Camera di commercio. In tale ipotesi è, dunque, legittima la notifica presso la casa comunale secondo la procedura dell’irreperibilità assoluta.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 24666 del 13 settembre 2024, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.