In tema di cessioni intracomunitarie, in caso di vendita con clausola "franco fabbrica", il cedente ha diritto all'esenzione Iva solo ove fornisca la prova documentale rappresentativa dell'effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione o di "fatti secondari", dai quali desumere la presenza delle merci in un territorio diverso dallo Stato di residenza - prova che potrà essere fornita, quindi, con qualsiasi documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 23295 del 28 agosto 2024, con cui ha accolto il ricorso di una società.