La nazionalità italiana del datore di lavoro che svolge la propria attività imprenditoriale a Londra non legittima la tassazione in Italia delle retribuzioni del dipendente connazionale residente all’estero. Se il reddito è stato assoggettato a imposizione nel Paese estero di residenza del lavoratore, gli stessi importi non devono essere nuovamente assoggettati ad imposizione in Italia, Paese di cittadinanza del lavoratore, indipendentemente dalla nazionalità, italiana, inglese o di altro Stato, del datore di lavoro che ha corrisposto le retribuzioni.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 25424 del 23 settembre 2024, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.