Non può essere applicata retroattivamente la norma che consente al giudice, quando dichiara il reato estinto per prescrizione, di decidere sulla confisca per equivalente dopo aver accertato la responsabilità dell’imputato: il tutto sulla base dell’articolo 578 bis Cpp, introdotto dall’articolo 6 del decreto legislativo del 01/03/2018, n. 21, provvedimento attuativo della legge del 23/06/2017, n. 103. La confisca di valore, infatti, ha una natura sanzionatoria: non può dunque essere applicata dal giudice dell’impugnazione, in caso di prescrizione del reato, ai fatti compiuti prima della sua entrata in vigore. E il principio vale anche per la confisca prevista per i reati tributari dall’articolo 12 bis del decreto legislativo 10/03/2000, n. 74.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 36475 del primo ottobre 2024 con cui ha accolto il ricorso di un imputato per il reato di cui all’art. 11 del d.lgs. 74/2000.