In tema di Iva, l'imposta erroneamente corrisposta in relazione ad un'operazione non imponibile non può essere portata in detrazione dal cessionario né tanto meno può applicarsi il più attenuato regime sanzionatorio, di cui al nuovo art. 6, co. 6 del D.lgs 471/97, come modificato dall'art. 1, co. 935, L. n. 205-2017, soprattutto nel caso di applicazione fraudolenta dell’imposta di registro.
Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 25192 del 19 settembre 2024, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.