Illegittima per mancanza dell’elemento soggettivo la condanna per il prestanome della società che ha firmato la dichiarazione Iva con costi soggettivamente falsi. L’operazione, infatti, è solo soggettivamente inesistente perché le transazioni economiche sono effettive, mentre per integrare la dichiarazione fraudolenta serve il dolo specifico, che non può essere desunto dal fatto che l’imputato abbia accettato di fare da “testa di legno” dietro compenso: sarebbe un’inaccettabile responsabilità di posizione.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 37131 dell’8 ottobre 2024 con cui ha accolto il ricorso di un imputato.