Il criterio di calcolo applicabile per individuare la normalità dei prezzi è quello più aderente alla fattispecie concreta. Nel caso di specie è apparso legittimo l’utilizzo del metodo del margine netto della transazione in luogo al Cup non operando la società in un mercato aperto. Sarà poi il giudice a valutare se la scelta motivata risulta coerente con il caso di specie.
Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 26432 del 10 ottobre 2024, con cui ha rigettato il ricorso di una società.