L’amministratore di fatto di una società cartiera è soggetto alle sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie. Ciò in quanto egli agisce nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi. Per l’applicazione dell’articolo 7 del decreto legge 269/03, invece, la persona fisica, autrice della violazione, deve aver agito nell’interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata.
Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza 26511 dell’11 ottobre 2024, con cui ha rigettato il ricorso dei contribuenti.