Legittima la condanna per il reato di omessa dichiarazione Iva per il legale rappresentante di una palestra travestita da associazione sportiva dilettantistica per pagare meno imposte: la struttura, infatti, opera come un vero e proprio ente commerciale e non può beneficiare del regime fiscale di favore perché non ha mai svolto attività per promuovere l’attività amatoriale, mentre propone vere e proprie offerte commerciali ai clienti; lo dimostrano le immagini tratte dai profili social e dal sito web della palestra, che costituiscono vere e proprie documentali e possono essere acquisite senza le garanzie previste per intercettazioni, corrispondenza e accertamenti urgenti della polizia giudiziaria.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 38800 del 22 ottobre 2024 con cui ha confermato la condanna per un imputato per omessa dichiarazione Iva.