È indeducibile la differenza da recesso liquidata al socio dalla srl. Tale onere, infatti, va qualificato come una remunerazione, un’anticipata liquidazione di redditi futuri nel caso di società di capitali. Invece, nel caso di società di persone la differenza da recesso ha natura di reddito di partecipazione.
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza 27460 del 23 ottobre 2024 con cui ha rigettato il ricorso di un contribuente.