Nel caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, è legittimo il raddoppio del contributo unificato per i giudizi di legittimità in materia tributaria. Si procede poi all’iscrizione a ruolo con applicazione della sanzione amministrativa in caso di omesso pagamento del doppio contributo unificato.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 27296 del 22 ottobre 2024, con cui ha accolto il ricorso del ministero dell’Economia e delle Finanze.