È valida la comunicazione dell’adesione del contribuente al pvc effettuata senza utilizzare il modello approvato dall’Agenzia delle entrate, se contiene la volontà del contribuente di aderire, il pvc oggetto dell’adesione ed il soggetto che presenta la stessa comunicazione.
Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 27705 del 25 ottobre 2024 con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.