Il padre divorziato può dedurre dai redditi solo la quota dell'assegno riguardante l'ex coniuge e non quella concernente il mantenimento dei figli. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria prova l'importo sul quale si applica il beneficio fiscale. Non si applica il criterio forfettario legale della metà, previsto qualora non risulti una diversa ripartizione tra assegno divorzile e mantenimento ai figli, se il provvedimento del giudice riguardi esclusivamente la modifica in diminuzione della cifra destinata al figlio.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza 27967 del 30 ottobre 2024, ha respinto il ricorso del contribuente.