È nulla la notifica della comunicazione degli esiti del controllo formale se la dichiarazione di irreperibilità del destinatario della notifica dell'atto non è corredata dall’indicazione delle ricerche effettuate in loco. L'ufficiale giudiziario addetto al recapito, infatti, deve specificare e dare conto delle concrete attività poste in essere nel luogo di ultima residenza nota.
Lo ha ricordato la Cassazione con sentenza 27699 del 25 ottobre 2024, con cui ha accolto il ricorso di un avvocato.