L’accertamento con studi di settore non esclude la colpevolezza del contribuente che ha presentato dichiarazioni infedeli, essendo sufficiente la coscienza e volontà della condotta. A nulla rileva la mancata conoscenza in anticipo del ricavo puntuale determinato con il programma Gerico.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 27934 29 ottobre 2024, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.